Statuto Fondazione Togni Cantoni Marca

FONDAZIONE GIULIO E GIULIO BRUNO TOGNI E PAOLINA CANTONI MARCA TOGNI (in forma abbreviata "FONDAZIONE TOGNI CANTONI MARCA")

Principi

La "Fondazione Giulio e Giulio Bruno Togni e Paolina Cantoni Marca Togni" - in forma abbreviata "Fondazione Togni Cantoni Marca" - nasce dalla volontà della Contessa Paolina Cantoni Marca Togni di rendere onore alla memoria del suo amato Consorte, l'on. Giulio Bruno Togni, e del di Lui autorevole Nonno, il Cavaliere del Lavoro Giulio Togni. Nel contempo, ricordando anche il Fratello dell'on. Giulio Bruno Togni, il Maestro Camillo Togni, musicista e compositore insigne, intende essere un omaggio alle due famiglie, Togni e Cantoni Marca, che tanto hanno rappresentato e rappresentano, nella storia, di ieri e di oggi, per Brescia e per il nostro Paese.
Tale intento vuole rimarcare figure eccellenti, che si inseriscono a pieno titolo nella Tradizione bresciana, che ha presentato un tessuto, fatto di fede e di opere, significativo per la dimensione locale e universale della Chiesa e della comunità sociale. Infatti, lo spirito che ha animato, nello scorso e nell'attuale secolo, tanti uomini e donne, è stato quello genuinamente montiniano, che è culminato con l'elezione al soglio di Pietro del Beato Paolo VI. Detto spirito ha anche qualificato una peculiare attenzione alla centralità della missione educativa, che nella Tradizione bresciana ha trovato espressione sublime nel Servo di Dio prof. Vittorino Chizzolini.
Alla luce, dunque, dei valori alti che i cattolici bresciani hanno incarnato e di cui Giulio e Giulio Bruno Togni hanno saputo dare conto, nella loro vita personale, familiare, sociale, privata e pubblica, professionale e spirituale, la Contessa Paolina Cantoni Marca Togni vuole che continui l'impegno a tenere desta e viva la tensione morale e la dimensione di fede, prettamente nella dimensione educativa e di assistenza ai bisognosi.

Art. 1
E' istituita in Brescia, per opera della Contessa Paolina Cantoni Marca Togni, la fondazione denominata "Fondazione Giulio e Giulio Bruno Togni e Paolina Cantoni Marca Togni" - in forma abbreviata "Fondazione Togni Cantoni Marca" -, con sede presso la "Fondazione Giuseppe Tovini", Via Tomaso Ferrando 1, a Brescia.
La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2
La Fondazione è costituita e promuove i suoi fini nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3
La Fondazione ha esclusivamente finalità di educazione, istruzione ed assistenza sociale contribuendo anche alla formazione ed al perfezionamento di docenti, educatori, animatori, studenti ed operatori sociali e culturali, pure mediante attività di comunicazione sociale, anche artistico-musicali, secondo i principi pedagogici cristiani ed il progresso delle scienze umane, nonché al sostegno di chi si trovi in situazioni di difficoltà.
Le finalità della Fondazione saranno perseguite mediante azioni ed iniziative dirette o in sinergia con altre istituzioni di analoga ispirazione, di natura laicale od ecclesiale.

Art. 4
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal Capitale Iniziale versato dalla Fondatrice Contessa Paolina Cantoni Marca Togni;
  • dalla Riserva di Capitale versata dalla Fondatrice Contessa Paolina Cantoni Marca Togni;
  • dalle Riserve di Capitale derivanti da: oblazioni, legati, eredità, donazioni, che fossero fatte alla Fondazione a specifico titolo di incremento del patrimonio;
    da ogni altra entrata destinata specificatamente ad incremento del patrimonio.

Le Rendite della Fondazione sono costituite:

  • dai frutti del patrimonio;
  • da tutti i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione;
  • da ogni altra entrata e acquisizione a titolo non oneroso non specificatamente destinata a patrimonio.

Art. 5
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, il Capitale Iniziale durante la vita della Fondazione.
Le Riserve di Capitale potranno essere utilizzate anche per la realizzazione delle attività istituzionali con le modalità in seguito precisate.

Art. 6
I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dalle Rendite della Fondazione.

Art. 7
Gli organi della Fondazione sono:

  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente;
  • Il Segretario;
  • L'Organo di Controllo e, se del caso, il Revisore Legale dei Conti esterno.

Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri.
Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Fondatrice, Contessa Paolina Cantoni Marca Togni, e dura in carica quattro anni.
Successivamente al primo, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Giuseppe Tovini", sentito il Vescovo di Brescia, fermo quanto infra precisato.
La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, alla fondatrice contessa Paolina Cantoni Marca Togni, la quale potrà in ogni momento rinunciarvi. Verificandosi cessazioni nella carica per morte, dimissioni o altra causa, i Consiglieri saranno reintegrati come previsto dal precedente comma.
I Consiglieri nominati in sostituzione dureranno in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministratore sostituito.
Qualora vengano a mancare contemporaneamente per qualsiasi causa due Amministratori si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente – ove non l'abbia indicato la Fondazione Tovini in sede di nomina - e il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la durata di quattro anni e sono rinnovabili.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci quante volte sia necessario o sia richiesto da almeno due membri.
In caso di temporaneo impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa fra i suoi componenti un Segretario della seduta.
Delle sedute si redige verbale in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 9
Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato; esso delibera e regola lo svolgimento dell’azione della Fondazione, ne stabilisce l'organizzazione interna e quella delle diverse iniziative, nomina e dimette collaboratori e dipendenti e provvede a quant'altro sia necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Per l'esecuzione delle proprie delibere e per la gestione ordinaria il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire determinati incarichi e poteri ad uno o più membri e nominare anche soggetti esterni come direttori, procuratori e delegati per determinate materie e avvalersi delle collaborazioni, temporanee o continuative, che ritenga opportune.

Art. 10
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

  • presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
  • se non diversamente disposto, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente – se nominato – lo sostituisce ad ogni effetto in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.
A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.
Nel caso la delibera disponga in merito al Capitale Iniziale ed alle Riserve di Capitale, è necessario che la stessa sia assunta con il voto favorevole di tutti i cinque Consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12
L'Organo di Controllo consta di un Revisore legale unico, ovvero in alternativa, di un Collegio di Revisori legali composto di tre membri, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali.
I membri dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tovini fra persone esperte in economia e amministrazione, tutti iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali.
Nel caso di Organo di Controllo pluripersonale verrà nominato un Presidente dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Giuseppe Tovini".
Il primo Organo di Controllo è nominato dalla Fondatrice, Contessa Paolina Cantoni Marca Togni, e dura in carica quattro anni.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, sulla salvaguardia del patrimonio, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e redige annualmente una relazione dell'attività svolta nonché sul bilancio di previsione e d'esercizio, che gli sono messi a disposizione almeno quindici giorni prima della discussione.
L'Organo di Controllo esercita anche il controllo contabile e la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio, salvo che venga nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tovini un Revisore Legale dei Conti esterno per tale specifica incombenza.

Art. 13
Tutte le cariche sono gratuite.
Potranno prevedersi con delibera consigliare un emolumento o rimborsi spese per incarichi speciali.

Art. 14
Il bilancio d'esercizio della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il bilancio d'esercizio, accompagnati da una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione. Tali documenti dovranno essere trasmessi dopo la loro approvazione alla "Fondazione Giuseppe Tovini" ed al Vescovo di Brescia entro il 15 aprile di ogni anno unitamente alla Relazione dell'Organo di Controllo e, se del caso, del Revisore Legale dei Conti esterno.

Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione.

Art. 16
Il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige ed approva il bilancio d'esercizio con la relativa relazione.

Art. 17
Le modifiche al presente Statuto e la delibera di scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Giuseppe Tovini", con delibera a cui concorrano tutti i cinque membri del Consiglio di Amministrazione in carica.
Il Consiglio di Amministrazione, quando delibera lo scioglimento, provvede per la liquidazione e devoluzione dei residui attivi, i quali non potranno essere destinati che a scopi analoghi a quelli della Fondazione, in principalità a favore della Fondazione Tovini ovvero della Diocesi di Brescia e delle sue istituzioni.

Art. 18
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.


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